argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia apprezzabile in modo agevole a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, come accade per gli insegnanti di istituti privati, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pure minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati nel complesso come indici della subordinazione.
» visualizza: il documento (Cass. 14 giugno 2021, n. 16720, ord.. )Articoli Correlati: istituti privati - subordinazione - indici di subordinazione
Il principio è noto (v. Cass. 29 marzo 2004, n. 6224).