argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
L’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea e l’art. 7, paragrafo 2, del regolamento Ue n. 492 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 arile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa di uno Stato membro che consideri come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, di modo che, in caso di aumento sostanziale di redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso una istituzione dell’Unione europea attuata in un altro Stato membro, l’importo degli assegni familiari si trova molto ridotto per due anni, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 12 maggio 2021, C. n. 27 del 2020, Signori Pf e Qg c. Casse d’allocations familiares d’Ille – et – Villaine. )Articoli Correlati: diritto europeo - prestazioni familiari - criteri di calcolo
Si legge in motivazione: “il diritto primario non può garantire a un assicurato che un trasferimento in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine sia neutro in materia di previdenza sociale, in particolare in materia di prestazioni di malattia o di pensioni di vecchiaia, o addirittura di assegni familiari”.