argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non è più applicabile al lavoro pubblico privatizzato l’art. 127, lett. c), del d. P. R. n. 3 del 1957, poiché il tema dell’assenza dal servizio e delle sue conseguenze è attratto per intero nell’ambito del procedimento disciplinare.
» visualizza: il documento (Cass. 10 giugno 2021, n. 16393. )Articoli Correlati: rapporto di lavoro pubblico non privatizzato - assenze del servizio - procedimento disciplinare pubblico impiego
A ragione, la sentenza sottolinea come l’art. 127, lett. c), del d. p. r. n. 3 del 1957 non sia abrogato, poiché applicabile ai rapporti di lavoro non privatizzati. Per gli altri, la soluzione è ineccepibile.