argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il centralinista non vedente, assunto ai sensi della legge n. 397 del 1971 o della legge n. 113 del 1985 e, poi, adibito a mansioni diverse, non perde il diritto all’indennità dell’art. 9 della legge n. 113 del 1985, se le nuove mansioni sono equivalenti, per le condizioni di menomazione e i disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità.
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Il caso è insolito e la soluzione convincente.