argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., vi può essere concorso di colpa del lavoratore, qualora questi violi regole cautelari. Tuttavia, se, nella catena causale che determina l’infortunio sul lavoro, emergono comportamenti incauti del lavoratore collegati all’inosservanza di specifici obblighi del datore di lavoro, tali che sia molto probabile che, se vi fossero state la necessarie iniziative cautelari, il fatto non si sarebbe verificato, non vi può essere concorso di colpa, poiché la violazione delle regole cautelari del prestatore di opere è frutto sul piano causale dell’originario inadempimento del datore di lavoro.
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Il principio di diritto è corretto. Nello stesso senso, v. Cass. 25 novembre 2019, n. 30679; Cass. 6 luglio 2020, n. 13912, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. L’esame critico della decisione non è possibile. Si discute di un caposquadra deceduto per avere operato in una area del cantiere interclusa, mentre il direttore tecnico dell’impresa era presente in cantiere. Tuttavia, non è chiaro quali siano stati nel caso specifico i rapporti fra il direttore tecnico e il caposquadra.