argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La direttiva 79 / 7 / Cee del Consiglio del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, preveda una integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure anticipato per taluni motivi previsti, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 12 maggio 2021, C. n. 130 del 2020, Signora YJ c. Istituto nacional de la seguridad social. )Articoli Correlati: diritto europeo - lavoratrice madre - pensionamento anticipato
Si legge nella motivazione: il criterio in ragione del quale la concessione dell’integrazione della pensione per maternità” è “negata alle donne che fruiscano di un pensionamento anticipato volontario riguarda non già il sesso del lavoratore interessato, bensì le modalità di accesso al collocamento a riposo” e il preteso trattamento discriminatorio non è “fondato sul sesso”.