argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 14, paragrafo 2, del regolamento Cee n. 1408 del 1971 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, a quelli autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno dell’Unione, nel sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (Ce n. 118 del 1997 del Consiglio del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento Ce n. 1086 del 1998 del Consiglio del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso per cui non si applichi a una persona che, nell’ambito di un solo contratto di lavoro che preveda lo svolgimento dell’attività in più Stati membri, lavori, per diversi mesi consecutivi, solo nel territorio di ciascuno di tali Stati membri, quando la durata dei periodi ininterrotti di lavoro effettuato da tale persona in ciascuno di tali Stati membri sia superiore a dodici mesi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 20 maggio 2021, C. n. 879 del 2019, Format Urzadzenia i montaze Przemyslowe c. Sig. Ua. )Articoli Correlati: distacco transnazionale - durata - regime previdenziale
La sentenza ha una motivazione complessa, che cerca di dare una lettura organica di fonti di faticosa interpretazione. La decisione distingue il caso in cui il lavoratore operi all’estero in distacco per vari periodi, ciascuno dei quali sia superiore ai dodici mesi.