argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il mancato versamento dei contributi previdenziali derivi da oggettive incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, opera l’art. 116, comma quindicesimo, lett. a), della legge n. 388 del 2000 in tema di sanzioni civili.
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Il principio di diritto è fondato e noto. Infatti, si è detto, “in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, ai sensi dell'art. 116, comma quindicesimo, lett. a), della legge n. 388 del 2000, per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto” (v. Cass. 1 marzo 2016, n. 4077).