argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991, nella formulazione vigente in seguito alle modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012, non può essere domandato in modo indistinto da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra loro, abbiano in concreto subìto un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento.
» visualizza: il documento (Cass. 24 maggio 2021, n. 14198. )Articoli Correlati: pregiudizio - criteri di scelta - licenziamenti collettivi
La sentenza è corretta; v. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24558; Cass. 22 luglio 2019, n. 19660, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.