argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai fini della determinazione dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2015, non si deve considerare solo l’anzianità di servizio, ma si devono valutare le possibilità patrimoniali del datore di lavoro e le conseguenze del licenziamento, in particolare qualora il lavoratore si sia trasferito da un luogo lontano per essere assunto.
» visualizza: il documento (Trib. Udine 10 maggio 2021. )Articoli Correlati: contratto a tutele crescenti - criteri di commisurazione - indennità
L’indennità è stata quantificata in trenta mensilità, nonostante l’anzianità fosse di tre anni.