argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 3, comma secondo, della legge n. 412 del 1991, per cui, entro l’anno successivo, l’Inps provvede al recupero di quanto pagato in eccedenza, deve essere inteso nel senso per cui, entro tale termine, l’Inps deve richiedere la restituzione dell’importo ritenuto indebito e, cioè, iniziare un procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato.
» visualizza: il documento (Cass. 20 maggio 2021, n. 13918. )Articoli Correlati: ripetizione dell - inps - termine di decadenza
La sentenza precisa che, entro l’anno, l’importo non deve essere restituito, ma solo richiesto.