argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 240 del 2010, fra gli organi necessari delle università degli studi è stato inserito il direttore generale, al quale il legislatore ha attribuito la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, poiché nell’individuare nel direttore generale un “organo” dell’ateneo, distinto dagli organi di governo e da quelli di controllo, ma anche dalla dirigenza amministrativa dell’università, si è inteso affidare a una figura professionale apicale la complessiva gestione e organizzazione dell’apparato amministrativo, assegnando all’organo di gestione il compito di realizzare il necessario raccordo fra gli organi di governo, titolari del potere di indirizzo strategico, e la struttura burocratica dell’ente.
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