argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001 – 2002, non è titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma seicentocinquesimo, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (principio di diritto enunciato in sentenza).
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Il principio è coerente con quello (identico) della giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, ad. plen., 20 dicembre 2017, n. 11).