argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 445 bis cod. proc. civ. è applicabile alle sole controversie deferite alla giurisdizione del giudice ordinario e l’introduzione di tale norma non incide sulla ripartizione della giurisdizione con la Corte dei Conti in materia di pensioni.
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Motivata con molto scrupolo, la sentenza ricostruisce il significato e la portata dell’art. 445 bis cod. proc. civ..