argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’attività di addetto alle pulizie e alla logistica può essere oggetto di un valido contratto di appalto, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. È irrilevante l’uso saltuario di uno strumento informatico dell’appaltante per il completamento dell’archivio.
» visualizza: il documento (Trib. Brescia 28 novembre 2018)Articoli Correlati: appalto - legittimità
La sentenza riepiloga gli esiti del dibattito, almeno nei suoi orientamenti maggioritari. Infatti, “l'applicazione dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 agli appalti cosiddetti labour intensive, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, consente di ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Solo in caso di insussistenza degli elementi propri dell'appalto genuino, si integra la fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera” (v. Trib. Milano 5 maggio 2010, in Lav. giur., 2010, 735).
Ora, “in tema di cosiddetta somministrazione di manodopera, al fine di accertare la sussistenza di un appalto genuino occorre verificare la genuinità dell'appalto rinvenibile nell'esistenza di una organizzazione e nell'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore” (v. Trib. Roma 27 ottobre 2009, in Corr. mer., 2010, I, 12). Da ultimo, “gli elementi necessari perché vi sia appalto di lavoro ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono l'organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio di impresa. L'organizzazione dei mezzi non coincide con il conferimento delle attrezzature destinate al servizio ma principalmente con l'assunzione e la direzione del personale impiegato. I mezzi materiali possono essere forniti anche dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore” (v. Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 4 marzo 2008, n. 212).