argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 55 ter, primo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è facoltà discrezionale attribuita alla pubblica amministrazione, che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Anche prima delle modificazioni apportate dall’art. 14, comma primo, lett. a), del decreto legislativo n. 75 del 2017, il datore di lavoro pubblico poteva riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale fosse definito con sentenza irrevocabile quando, pure dopo avere disposto la sospensione, ritenesse che gli elementi in seguito acquisiti consentissero la decisione e il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, ai sensi dell’art. 55 ter, comma quarto, del decreto legislativo n. 165 del 2001 deve essere riferito al solo caso in cui la riattivazione sia successiva all’irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di centottanta giorni o di centoventi, per i procedimenti cui si applichino le modificazioni alla norma apportate dall’art. 14, comma primo, del decreto n. 75 del 2017), qualora ciò avvenga prima del sopravvenire di tale pronuncia definitiva.
» visualizza: il documento (Cass. 5 maggio 2021, n. 11762. )Articoli Correlati: sospensione - lavoro pubblico - procedimento disciplinare - pubblico impiego
V. Cass. 13 maggio 2019, n. 12662, pubblicata su questo Sito.