argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali si devono conformare i contratti individuali, a pena di nullità. La disciplina dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e, pertanto, le esigenze di riduzione della spesa non consentono la singola azienda sanitaria a ridurre in via unilaterale i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale. Le esigenze di riduzione della spesa, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione e, pertanto, l’eventuale atto unilaterale di riduzione del compenso, adottato dalla pubblica amministrazione, non ha natura autoritativa, perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità e i comportamenti delle parti devono essere valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 4 maggio 2021, n. 11566. )Articoli Correlati: servizio sanitario nazionale - riduzione delle spese - rapporto di lavoro
Innovativa e di grande rilievo applicativo, la decisione è ineccepibile e sottolinea la natura del rapporto dei medici convenzionati.