argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’art. 47, comma quarto bis, della legge n. 428 del 1990, dopo le modificazioni apportate dal decreto – legge n. 135 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2009, deve essere interpretato nel senso coerente con le indicazioni del diritto dell’Unione europea e, cioè, nel senso per cui l’accordo sindacale può riguardare solo le “condizioni di lavoro”, in particolare per le imprese per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria. Pertanto, il licenziamento intimato sulla base di un difforme accordo sindacale è nullo e deve essere adottato l’ordine di reintegrazione.
» visualizza: il documento (App. Roma 12 marzo 2021. )Articoli Correlati: giudice di legittimità - amministrazione straordinaria - giudizio di rinvio
E’ uno dei giudizi di rinvio conseguenti alle decisioni della Suprema Corte; v. Cass. 1 giugno 2020, n. 10414, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Nella Rivista, nel quarto fascicolo del 1917, l’ottavo in assoluto, v. Stefania Pedrabissi, La liberalizzazione del trasporto aereo e gli aiuti di Stato: il contesto europeo e il caso Alitalia; Chiara Tincani, La disciplina del rapporto di lavoro del personale di volo e il principio di specialità.