argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2 e l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori del settore pubblico che soddisfano, nel corso di un determinato periodo, le condizioni per percepire una pensione a tasso intero, sono collocati in un regime di riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro, e ciò comporta una riduzione della loro retribuzione, una perdita del loro eventuale avanzamento di carriera, nonché una riduzione o, addirittura, la soppressione dell’indennità di licenziamento, alla quale avrebbero avuto diritto al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro, purché tale normativa persegua un giustificato obbiettivo di politica del lavoro e i mezzi per il conseguimento di tale obbiettivo siano appropriati e necessari (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 15 aprile 2021, C. – n. 511 del 2019, Sig. Ab c. Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis. )Articoli Correlati: diritto comunitario - lavoratori a tempo determinato - settore pubblico
La valutazione critica della sentenza è resa difficile dalla mancata, puntuale conoscenza della disciplina greca. La sentenza sottolinea il rilievo del perseguimento di obbiettivi di politica del lavoro, con particolare riguardo alla specifica situazione greca di crisi finanziaria.