argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991, con particolare riguardo al parametro dei carichi di famiglia, senza espletare indagini di alcun tipo, il datore di lavoro non si deve arrestare alle risultanze delle dichiarazioni rese ai fini fiscali dal lavoratore, ma deve valutare la situazione economica e familiare effettiva, che non si può limitare alla semplice verifica del numero delle persone a carico sul piano fiscale, poiché ciò potrebbe essere riduttivo. In particolare, il datore di lavoro deve considerare il numero effettivo dei figli quando ciò risulti da elementi ufficiali, per esempio perché sono stati chiesti periodi di astensione obbligatoria per la nascita del figlio, anche qualora ciò non trovi riscontro nelle dichiarazioni rese ai fini fiscali.
» visualizza: il documento (Cass. 26 aprile 2021, n. 10996. )Articoli Correlati: licenziamento - identificazione dei lavoratori - contratto collettivo
Nello stesso (innovativo) senso, v. Cass. 2 agosto 2018, n. 20464, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Sul tema, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2018, il nono in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo, Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale, Andrea Lassandari, I licenziamenti e le procedure concorsuali, Barbara De Mozzi, Questioni introduttive in tema di licenziamento nel cosiddetto Job act e Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.