argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di passaggio diretto di dipendenti da un ministero a un altro ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto degli artt. 1406 ss. cod. civ., vige la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria e non si giustifica una diversità di trattamento, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza; i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'amministrazione cessionaria.
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Il principio è noto; v. Cass. 25 luglio 2017, n. 18299.