argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Nei confronti di un lavoratore addetto alle consegne a domicilio, cui si applica l’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2018, è discriminatoria per ragioni sindacali l’estinzione di un contratto a tempo determinato per la stipulazione di uno nuovo, affinché sia omogeneo alle indicazioni di un contratto collettivo, nonostante il lavoratore sia iscritto all’associazione sindacale dei lavoratori che abbia stipulato il contratto collettivo stesso.
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La sentenza tocca un tema di fondamentale importanza teorica e di rara applicazione, cioè l’esercizio di un potere di manifestazione del dissenso da parte del lavoratore scritto. In una ricerca che sta per essere pubblicata, il direttore di questa Rivista concorda con le conclusioni della sentenza, in cui si legge: “non esiste (…) nel nostro ordinamento ‘un principio d inscindibilità’ tra iscrizione a una associazione sindacale e contratto collettivo applicabile”, con il rinvio, se bene si comprende, alla convincente teoria della concezione asimmetrica della rappresentanza sindacale. Il punto merita grande attenzione.