argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Al licenziamento intimato per mancato superamento della prova, a fronte di un patto di prova nullo, si applica l’art. 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2015.
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Nello stesso senso, v. Trib. Salerno 2 agosto 2017, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.