argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è illegittimo sul piano costituzionale l’art. 1, commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo, della legge n. 228 del 2012, norme che regolano il compenso dell’assistente amministrativo che svolge, in ambito scolastico, le mansioni di dirigente dei servizi generali e amministrativi.
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Non è stato considerato fattore di illegittimità costituzionale il fatto che, talora, le mansioni di dirigente dei servizi generali e amministrativi, poiché l’art. 36 cost. non escluderebbe la legittimità di una prestazione resa in modo volontario “senza la previsione di un compenso”, e “tale è da considerare l’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi svolto da un assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di anzianità, posto che esso trova fondamento sia nella manifestazione di disponibilità all’assegnazione delle mansioni superiori che nel successivo contratto a tempo determinato stipulato con l’amministrazione”. Allora, che cosa vorrebbe dire che la retribuzione deve essere proporzionale alla qualità del lavoro prestato? Chi espleta a titolo gratuito le mansioni di dirigente dei servizi generali e amministrativi non espleta un incarico accessorio, ma svolge solo … quello e lo fa senza miglioramento della retribuzione.