argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2008 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell’indennità per ferie retribuite, consente di prevedere con contratto collettivo che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall’esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale, non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza il fatto che, per la durata delle ferie annuali minime di cui beneficia a titolo del medesimo art. 7, paragrafo 1, il dipendente percepisca una indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo, nonché dello scopo della direttiva 2003 / 88, in modo tale che l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dallo stesso art. 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. Non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso per cui non osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza, giurisprudenza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell’edilizia (principi di diritto desunti dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, quarta sezione, 13 dicembre 2018, C-385/17, Sig. Hein c. Albert Holzkamm Gmbh & Co. Kg..)Articoli Correlati: indennità per ferie non godute - diritto comunitario
La sentenza continua nella soluzione di vari problemi posti dal diritto tedesco in confronto con quello comunitario in tema di ferie. V. Corte di giustizia, grande sezione, 6 novembre 2018, C. n. 684 del 2016, Max Planck Gesellscahgt zur Foerderung der Wissenschaft eV c. Sig. Shimizu; Corte di giustizia, grande sezione, 6 novembre 2018, C. n. 569 del 2016 e C. n. 570 del 2016, Stadt Wuppertal c. Signora Bauer; Corte di giustizia, grande sezione, 6 novembre 2018, C. n. 619 del 2016, Sig. Kreuziger c. Land Berlin. In questo ultimo caso, si discute dello spazio del contratto collettivo in ordine alla determinazione dell’indennità per ferie non godute.