argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il licenziamento intimato per mancato superamento della prova nulla incorre nel divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ciò comporta l’applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015. Ciò si verifica quando il licenziamento sia stato in effetti intimato per ragioni organizzative ed è in frode alla legge.
» visualizza: il documento (Trib. Milano 5 febbraio 2021. )Articoli Correlati: licenziamento - divieto di licenziamento - patto di prova - nullità
Nello stesso senso, v. Trib. Trib. Milano 21 gennaio 2021, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento critico. Neppure questa sentenza convince perché dà per scontato che il licenziamento sia stato intimato per giustificato motivo oggettivo, sulla base di una motivazione debole. V. anche Trib. Roma 25 marzo 2021, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.