argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel recesso in tema di agenzia, il preponente non deve fare riferimento fino dall’intimazione a fatti specifici, poiché è sufficiente che l’agente ne abbia conoscenza anche per altra via.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fino dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, poiché è sufficiente che l'agente ne sia a conoscenza anche aliunde o che, in caso di controversia, siano dedotti e accertati dal giudice (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli addebiti noti all'agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti)” (v. Cass. 25 marzo 2011, n. 7019).