argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 2 della legge n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). In caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 cod. civ. per l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e, cioè, che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che, in mancanza di sottoscrizione, l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente.
» visualizza: il documento (Cass. 15 aprile 2021, n. 10023. )Articoli Correlati: licenziamento - telegramma - intimato per iscritto
Il principio è noto (v. Cass. 16 settembre 2000, n. 12256).