argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 e anteriore all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, all’impugnazione dei licenziamenti collettivi si applicava l’art. 6 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, con la conseguente sufficienza di un atto di impugnazione stragiudiziale nei sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, senza che fosse necessario il successivo deposito del ricorso nel termine previsto.
» visualizza: il documento (Cass. 14 aprile 2021, n. 9827. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - termine di decadenza - impugnazione
V. In senso opposto, e convincente, v. App. Palermo 13 gennaio 2017, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.