argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non configura la cosiddetta reinternalizzazione la sola circostanza per cui, a seguito di liquidazione o di dichiarazione di fallimento, una società controllata, in precedenza affidataria del servizio, non lo possa più svolgere, poiché l’ente pubblico che controlli la società può scegliere se riassumere la cura diretta del servizio o affidarne l’esecuzione con appalto.
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Molto più frequente di quanto si possa ritenere, la fattispecie è decisa in modo ineccepibile.