argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Con il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 (c. d. decreto proroghe, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del giorno 30 aprile 2021 e in vigore in pari data) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dello svolgimento della prestazione lavorativa con modalità agile nelle pubbliche amministrazioni (art. 1 del decreto legge n. 56 del 2021). Ciò al fine di “garantire la continuità della azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19”.
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di avv. Valentina Zaccarelli
In particolare, è stato modificato l’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, così eliminando la soglia minima di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e permettendo a ogni pubblica amministrazione di gestire (sino a fine anno) la propria flessibilità organizzativa nel solo rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di c. d. customer satisfaction. In altre parole, sino al giorno 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni potranno individuare, in modo autonomo, le attività che possono essere svolte da remoto e il numero dei dipendenti da destinare al loro svolgimento, nonché ricorrere al lavoro agile nelle modalità semplificate.
Invece, dal giorno 1° gennaio 2022, le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di adottare i cc. dd. pola (piani organizzativi del lavoro agile), per i quali, con la modifica del primo comma dell’art. 14 della legge n. 124 del 2015, è stata ridotta al quindici per cento sia la misura minima di attività da svolgere in modalità agile, sia la quota minima di dipendenti che possono fruire di tale modalità lavorativa.