argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ abrogato in via implicita l’art. 914 cod. nav., in ordine alle conseguenze sul rapporto di lavoro delle abilitazioni del pilota.
» visualizza: il documento (Cass. 12 aprile 2021, n. 9551. )Articoli Correlati: abrogazione - codice navigazione - risoluzione del rapporto di lavoro
Il principio è innovativo, sebbene vi fosse stata una anticipazione in tema di lavoro marittimo, poiché, si è detto, “l'art. 343 cod. nav. contempla (in genere nell'interesse del datore di lavoro) cause di risoluzione del rapporto di lavoro incompatibili con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale dell’adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalla legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, così che si deve ritenere l'abrogazione tacita delle norme in questione e sono escluse solo quelle causali per le quali l'automaticità della risoluzione non sia in contrasto con le esigenze, anche di tutela formale, poste dalle leggi suddette; pertanto, è abrogata l'ipotesi del n. 5 dell'art. 343 cod. nav., relativa all'arruolato che, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, posto che tale previsione attribuisce efficacia risolutiva automatica a una ipotesi di impossibilità, in genere temporanea, della prestazione, in contrasto con i principi della legge n. 604 del 1966” (v. Cass. 30 luglio 2004, n. 14657).