argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il licenziamento intimato in violazione del divieto comminato per l’epidemia è nullo, con l’applicazione della tutela dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015, poiché la relativa disciplina è di ordine pubblico e la nullità è comminata in via espressa dall’art. 1324 cod. civ..
» visualizza: il documento (Trib. Venezia 3 marzo 2021. )Articoli Correlati: divieto di licenziamento - nullità - ordine pubblico
V. Trib. Mantova 11 novembre 2020, pubblicata in questo Sito. Si rinvia al relativo commento. A differenza di tale precedente, questa sentenza richiama l’art. 1324 cod. civ. e la contrarietà a norme imperative, ma molte disposizioni di tale natura non comportano la nullità del licenziamento, come accade per l’art. 3 della legge n. 604 del 1966.