argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il precedente avvio di una procedura di mobilità non impedisce la successiva stipulazione di un contratto di solidarietà difensiva, qualora la prima non abbia consentito il superamento della crisi aziendale.
» visualizza: il documento (Cass. 7 aprile 2021, n. 9307. )Articoli Correlati: procedura di mobilità - contratto di solidarietà - contratto di solidarietà difensivo - crisi aziendale
A quanto risulta, la decisione è innovativa ed è convincente. Se la procedura di mobilità non consente il superamento della crisi aziendale, non si vede perché dovrebbe essere preclusa la stipulazione di un contratto di solidarietà.