argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni a esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre è irrilevante il fatto che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore; infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce solo con riferimento alla posizione processuale.
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Il principio è consolidato (v. Cass. 21 agosto 2003, n. 12311).