argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di rapporto di lavoro pubblico, i termini relativi al procedimento disciplinare decorrono da una conoscenza compiuta del fatto, sufficiente alla formulazione dell’atto di contestazione degli addebiti, così che, a tale fine, non rileva una comunicazione di garanzia.
» visualizza: il documento (Cass. 7 aprile 2021, n. 9313.)Articoli Correlati: lavoro pubblico - decorrenza dei termini - potere disciplinare - notizia di infrazione
Il principio è consolidato. V. Cass. 5 dicembre 2018, n. 31482, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Infatti, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione assume rilievo il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente investito del procedimento, riguardi una ‘notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo e che, comunque, ai fini disciplinari, devono essere valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente” (v. Cass. 20 marzo 2017, n. 7134). E’ innovativa la precisazione sulla comunicazione di garanzia.