argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il licenziamento intimato per mancato superamento della prova che dissimuli un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è nullo per violazione degli attuali divieti e porta all’applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015.
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V. Trib. Milano 21 gennaio 2021, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Nel caso in esame è molto precisa la motivazione sul fatto che il licenziamento sia stato intimato per soppressione del personale. Peraltro, senza sollevare questione di legittimità costituzionale, la sentenza dà per scontato il fatto che, sebbene non godano di alcuno strumento di protezione del reddito, i lavoratori siano inclusi fra i destinatari del divieto di licenziamento, e si potrebbe discutere a lungo.