argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Poiché il cosiddetto merchandising è un contratto avente a oggetto l’esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, a opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta “agenzia"), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale, il divieto di interposizione di manodopera non si può mai dire violato quando la prestazione del lavoratore addetto (nel caso di specie, merchandiser) si svolga in regime di lavoro autonomo; nel contratto di merchandising, non è configurabile la fattispecie interpositoria vietata quando il centro commerciale presso il quale l'attività è svolta sia estraneo ai rapporti contrattuali tra l'agenzia e l'impresa fornitrice dei prodotti e si limiti a consentire che l'attività di promozione si svolga all'interno della propria struttura di distribuzione. In questa ottica, anche l'eventuale utilizzo di attrezzature del centro commerciale accompagnato dal rilascio di un cosiddetto "pass" perde qualsiasi rilevanza.
» visualizza: il documento (Cass. 1 aprile 2021, n. 9106. )Articoli Correlati: merchandising - agenzia - divieto di interposizione di manodopera
Il principio è noto ed è riproposto a distanza di anni; v. Cass. 8 aprile 2004, n. 6896.