argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La rinuncia al diritto all’astensione della prestazione nelle giornate festive infrasettimanali ai sensi dell’art. della legge n. 260 del 1949 può essere inserita in modo valido come clausola del contratto individuale di lavoro. In particolare, esaminando accordi intervenuti tra le parti in materia di festività infrasettimanali, il giudice si deve attenere ai seguenti principi;: il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro. L’oggetto di detti accordi è determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla legge n. 260 del 1949. Il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi deve essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza (principio di diritto enunciato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Cass. 31 marzo 2021, n. 8958, ord.. )Articoli Correlati: contratto individuale - giorni festivi - contratto di lavoro
Nello stesso senso, v. Cass. 23 novembre 2017, n. 29948, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Sullo spazio dei contratti collettivi, v. Trib. Milano 30 luglio 2020; Cass. 15 luglio 2019, n. 18887, e App. Milano 5 dicembre 2019, decisioni pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.