argomento: Novitá legislative - Note di Commento
“Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive (…) per la tutela della salute in connessione al perdurare della emergenza epidemiologica da Covid – 19” e “considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e alla economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dalla emergenza epidemiologica da Covid – 19” è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del giorno 22 marzo 2021 il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse alla emergenza da Covid – 19”. Il citato decreto legge è entrato in vigore il giorno 23 marzo 2021 ed è stato denominato “decreto sostegni”. In via principale, esso ha prorogato molte delle misure emergenziali introdotte con i precedenti decreti legge e scadute entro il giorno 31 marzo 2021.
» visualizza: il documento (decreto legge 22 marzo 2021, n. 44)Articoli Correlati: responsabilità penale - responsabilità sanitaria - scudo penale - obbligo vaccinale - protocollo condiviso
di avv. Valentina Zaccarelli
In materia di lavoro, numerose sono le disposizioni introdotte dal c. d. decreto sostegni, disposizioni volte, in via principale, a prorogare la durata delle misure già introdotte agli inizi del periodo emergenziale, ma anche a semplificare le procedure e ad ampliare il ventaglio di soggetti destinatari della tutela.
In particolare:
- è stato prorogato il c. d. blocco dei licenziamenti, anche se mediante un meccanismo a “doppio binario”;
- al contempo, sono stati concessi ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale emergenziale;
-è stata estesa la durata del regime acausale delle proroghe e dei rinnovi dei contratti di lavoro a termine;
- sono state prorogate le misure a favore dei lavoratori fragili;
- è stata concessa la indennità di disoccupazione (c. d. Naspi) a prescindere dalla sussistenza in capo al lavoratore del requisito del possesso di trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, così garantendo un sostegno anche a quei lavoratori che hanno sofferto di continue interruzioni lavorative nel corso dell’ultimo anno;
- è stata ampliata la platea dei lavoratori che possono beneficiare della indennità una tantum di importo sino a €. 2.400,00; inoltre, è stata prevista una nuova indennità a favore dei lavoratori sportivi;
- sono state riconosciute altre tre quote di reddito di emergenza (c. d. rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021;
- è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore di tutti gli esercenti attività economiche (siano essi soggetti che svolgono attività di impresa, siano essi esercenti arti e professioni, siano essi titolari di reddito agrario), i quali hanno così pari condizioni di accesso e non più fondate sui cc. dd. codici ateco;
- ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 della indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti privati di previdenza, è stato aumentato lo stanziamento del c. d. fondo per il reddito di ultima istanza, ma la concessione del beneficio è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea;
- è stato disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti all’Inps in favore dei datori di lavoro appartenenti a filiere agricole, della pesca e della acquacoltura, nonché produttori di vino e di birra per la quota a loro carico per la mensilità relativa a gennaio 2021;
- sono stati introdotti un fondo per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dalla emergenza, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; un fondo volto alla concessione di finanziamenti, di durata pari a cinque anni, per il sostegno delle grandi imprese in condizione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con la emergenza epidemica, nonché un fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e di congressi in ragione della emergenza epidemica;
- sono stati rifinanziati il fondo sociale per la occupazione e la formazione, il fondo per la erogazione del reddito di cittadinanza, il fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore, il fondo a tutela dei lavoratori fragili e il fondo destinato al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e della audiovisione;
- è stato prorogato, sino al giorno 30 aprile 2021, il periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione;
- è stato prorogato, sino al giorno 30 aprile 202, il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative ai rapporti di lavoro e di impiego, nonché a titolo di pensioni e di trattamenti assimilati.
Altresì, è stata confermata la entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo prevista per il giorno 1° luglio 2022.
Attraverso un meccanismo “a doppio binario”, il decreto legge n. 41 del 2021 ha prorogato il divieto di licenziamento c. d. economico.
Nello specifico, il divieto è prorogato sino al giorno 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro (art. 8, nono comma, del decreto legge n. 41 del 2021) e, in via ulteriore, sino al giorno 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario, della c. d. cassa integrazione guadagni in deroga e della c. d. cassa integrazione per gli operai agricoli (c. d. cisoa) (art. 8, decimo comma, del decreto legge n. 41 del 2021).
In altre parole, il “blocco dei licenziamenti” vige per tutti i datori di lavoro sino alla fine del mese di giugno 2021 e, dopo tale data, prosegue sino alla fine del mese di ottobre 2021 in relazione all’ammortizzatore sociale fruibile e, in particolare, incombe solo sui datori di lavoro che sono esclusi dalla c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2010.
In ogni caso, il c. d. decreto sostegni conferma le eccezioni al divieto di licenziamento c. d. economico già previste dalla legislazione emergenziale precedente.
Con il decreto legge n. 41 del 2021 sono state concesse a tutti i datori di lavoro (compresi quelli che occupano meno di cinque dipendenti):
- ulteriori tredici settimane di accesso alle prestazioni della c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria emergenziale, fruibili nel periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021;
- ulteriori ventotto settimane di accesso alle prestazioni di assegno ordinario o della c. d. cassa integrazione guadagni in deroga emergenziali, fruibili nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021;
- ulteriori centoventi giorni di accesso alle prestazioni della c. d. cassa integrazione guadagni emergenziale per gli operatori agricoli (c. d. cisoa), fruibili nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021;
senza preventivo versamento del contributo addizionale.
Dunque, i datori di lavoro hanno a disposizione, nel complesso, venticinque settimane di prestazioni della c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria e quaranta settimane di prestazioni di assegno ordinario o della c. d. cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Tuttavia, occorre prestare attenzione alla corretta collocazione delle settimane, poiché quelle concesse dalla c. d. legge di bilancio per l’anno 2021 non possono essere richieste per periodi successivi al giorno 31 marzo 2021 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e al giorno 30 giugno 2021 per i trattamenti dell’assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga.
Inoltre, sono stati ricompresi tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, così tutelando per il periodo successivo al giorno 1° aprile 2021 anche i lavoratori assunti dopo il giorno 4 gennaio 2021 ed esclusi dalle analoghe misure di sostegno previste dalla c. d. legge di bilancio per l’anno 2021.
Infine, è stata semplificata la procedura amministrativa. Nello specifico, la presentazione delle istanze e la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione delle prestazioni da parte dell’Inps sono confluite in un unico flusso telematico denominato “UniEmens CIG”, con conseguente superamento del c. d. modello SR41.
Con il messaggio n. 1297 del 2021, l’Inps ha indicato la nuova causale da indicare per l’accesso agli ulteriori trattamenti di integrazione salariale emergenziali concessi dal c. d. decreto sostegni: “Covid – 19 – Dl 41/21”.
La possibilità di rinnovare e di prorogare contratti di lavoro a tempo determinato (anche di somministrazione di lavoro) per una sola volta per una durata massima di dodici mesi (nel rispetto del limite massimo complessivo, sia del singolo contratto, sia della somma di tutti i contratti intervenuti tra le stesse parti, di ventiquattro mesi) è stata estesa dal giorno 23 marzo 2021 sino al giorno 31 dicembre 2021.
Inoltre, a differenza degli interventi legislativi precedenti (c. d. decreto agosto e c. d. legge di bilancio per l’anno 2021), è stato introdotto un correttivo, per cui non si tiene conto delle proroghe e dei rinnovi acausali già intervenuti nei mesi precedenti.
Il c. d. decreto sostegni ha prorogato sino al giorno 30 giugno 2021 la possibilità per i “lavoratori fragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o nella medesima area di inquadramento contrattuale ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
Altresì, è stata estesa sino al giorno 30 giugno 2021 la equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
La applicazione di tali misure di sostegno è stata anticipata al giorno 3 marzo 2021, così da coprire anche il periodo antecedente la entrata in vigore del c. d. decreto sostegni. Infatti, la precedente proroga era scaduta in data 28 febbraio 2021.
Inoltre, i giorni di assenza non sono computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto, né essi incidono sulla eventuale indennità di accompagnamento percepita dal lavoratore disabile grave. Tuttavia, la equiparazione del periodo di assenza dal servizio del “lavoratore fragile” al ricovero ospedaliero è riconosciuta per tutto il periodo emergenziale, ma a partire dal giorno 16 ottobre 2020. Pertanto, i periodi di assenza precedenti possono essere computati del periodo di comporto, poiché la esclusione del periodo di comporto è una novità.
In ogni caso, la assenza deve risultare da una apposita prescrizione emessa dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria e ciò sulla base delle certificazioni degli organi medico legali o in ragione della documentazione attestante il riconoscimento di una disabilità grave.
Il decreto n. 41 del 2021 conferma il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite a causa della assenza dal servizio.
Nonostante gli intenti, il c. d. decreto sostegni ha già sollevato alcuni dubbi di natura interpretativa di non poco conto sul piano delle conseguenze pratiche per gli operatori del settore.
In primo luogo, la scelta del legislatore emergenziale di prevedere un meccanismo “a doppio binario”, caratterizzato da un “blocco dei licenziamenti” generalizzato sino alla fine del mese di giugno 2021e poi da un ulteriore “blocco” sino alla fine del mese di ottobre 2021 fondato sul tipo di ammortizzatore sociale fruibile dal datore di lavoro (già previsto nel c. d. decreto agosto, ma eliminato in sede di conversione in legge) pare ragionevole. Infatti, una volta terminate le prestazioni della c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria emergenziale, i datori di lavoro potrebbero accedere, versando il relativo contributo, anche alle prestazioni dell’assegno ordinario e della c. d. cassa integrazione guadagni in deroga, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, così potendo mantenere in essere i rapporti di lavoro. Al contrario, i datori di lavoro che non hanno i requisiti per accedere alla c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria, una volta terminati gli altri strumenti di integrazione salariale non dispongono di altre misure di sostegno e, quindi, sono costretti a risolvere i rapporti di lavoro.
In questo quadro normativo si inseriscono i datori di lavoro che non hanno un unico inquadramento previdenziale per tutti i dipendenti[1]. La soluzione plausibile, alla luce delle relazioni illustrative al c. d. decreto sostegni, per le quali la prosecuzione del divieto si fonda sulla possibile fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, ammetterebbe il licenziamento dei dipendenti per i quali il datore di lavoro ha avuto accesso alle prestazioni della c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria, non essendo disponibili altre settimane di beneficio. Tuttavia, per procedere a un licenziamento collettivo, è necessario considerare la organizzazione aziendale nel suo complesso; allo stesso modo, per procedere a un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo occorre applicare i cc. dd. criteri di scelta dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991.
Inoltre, ci si chiede cosa possano fare dopo il giorno 30 giugno 2021 i datori di lavoro esclusi dalla c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria, i quali, però, decidono di non fruire di alcun trattamento di integrazione salariale. Secondo alcuni il “blocco dei licenziamenti” dovrebbe essere esteso sino al giorno 31 ottobre 2021 solo in caso di effettivo utilizzo delle ulteriori settimane di integrazione salariale emergenziale concesse dal c. d. decreto sostegni. In caso contrario, si potrebbe ravvisare una non giustificata violazione del principio di parità di trattamento sulla base della appartenenza a uno specifico settore. Allo stesso modo ci si chiede che cosa avvenga in ipotesi di utilizzo parziale delle ulteriori settimane di integrazione salariale emergenziale concesse dal c. d. decreto sostegni.
Continuano a essere esclusi dal divieto i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, i licenziamenti conseguenti al raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova e i licenziamenti dei lavoratori domestici. Invece, si discute sulla esclusione del licenziamento dei dirigenti, soprattutto a seguito alla recente pronuncia del Tribunale di Roma[2].
Sempre in tema di “blocco dei licenziamenti”, ci si domanda quali conseguenze possa avere sulla individuazione del termine la differenziazione del numero di settimane di integrazione salariale emergenziale concesse dal c. d. decreto sostegni.
Con il decreto legge n. 41 del 2021, chi aveva già fruito in precedenza del regime di acausalità delle proroghe e dei rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato ha una … seconda possibilità e ciò anche nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di quattro proroghe previsto in via ordinaria. Infatti, con nota in data 16 settembre 2020 (e, quindi, con riferimento alla precedente disposizione contenuta nel c. d. decreto agosto), l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito il fatto che la deroga investe non solo la causale della proroga, ma anche il numero massimo di proroghe attuabili. Con la stessa nota, l’Ispettorato nazione del lavoro ha precisato il fatto che la deroga riguarda anche il rispetto dei “periodi cuscinetto” tra un contratto a termine e l’altro. Di conseguenza, non è necessario rispettare il vincolo del c. d. stop and go. Infine, sempre secondo quanto sostenuto dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella citata nota, il termine del 31 dicembre fa riferimento, in via esclusiva, alla formalizzazione della proroga e del rinnovo, con la conseguenza del fatto che la durata del rapporto di lavoro può protrarsi anche nel corso dell’anno 2022 (fermo restando il limite massimo complessivo di durata pari a ventiquattro mesi).
Infine, nel corso della emergenza epidemica è risultato sempre più chiaro il fatto che i vincoli ai rapporti di lavoro a termine introdotti dal c. d. decreto dignità, lungi dall’incrementare le assunzioni a tempo indeterminato, hanno comportato la perdita del posto di lavoro per i lavoratori i cui contratti di lavoro a termine erano giunti a scadenza e non potevano essere prorogati o rinnovati senza inserire improbali causali, precursori di sicuri futuri contenziosi. Il crollo del ricorso ai contratti a termine (testimoniato dai dati forniti di recente dall’Istat) lo dimostra. Secondo alcuni, occorrerebbe eliminare tout court l’obbligo di causale, poiché costituisce un mero ostacolo alla occupazione.
[1] Quali, a mero titolo esemplificativo, i datori di lavoro che producono in proprio capi di abbigliamento e che gestiscono anche punti vendita monomarca o i datori di lavoro che lavorano la carne e che gestiscono anche, in via diretta, negozi.
[2] Tribunale di Roma, ordinanza 25 febbraio 2021.