argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Nella Gazzetta ufficiale n. 79 del giorno 1° aprile 2021 è stato pubblicato il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “misure urgenti per il contenimento della epidemia da Covid – 19, in materia di vaccinazioni anti SARS – CoV – 2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Nello specifico, il decreto legge n. 44 del 2021 disciplina, tra l’altro: - la responsabilità penale conseguente alla somministrazione di un vaccino anti Covid – 19, prevedendo uno “scudo penale” a favore del personale addetto alla somministrazione (art. 3); - l’obbligo vaccinale in capo agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4); - la proroga sino al giorno 31 maggio 2021 della facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di “lavoratori sovrannumerari” (art. 7); - la proroga sino al giorno 31 maggio 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni per favorire la assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (art. 7); - lo svolgimento delle procedure di reclutamento di personale mediante concorsi pubblici (art. 10). Altresì, il decreto legge n. 44 del 2021 disciplina: - la prosecuzione dell’esercizio della attività giudiziaria (art. 6); - lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019.
» visualizza: il documento (decreto legge n. 44 del 2021 )Articoli Correlati: emergenza sanitaria Covid – 19 - emergenza sanitaria - blocco dei licenziamenti - divieto di licenziamento - trattamenti di integrazione salariale - contratti di lavoro a termine
di avv. Valentina Zaccarelli
Sino alla completa attuazione del piano vaccinale e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nella erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio – assistenziali, pubbliche e private, nonché nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione (gratuita) anti Covid – 19. La vaccinazione è requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative (art. 4, primo comma).
La vaccinazione non è obbligatoria e, pertanto, essa può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale (art. 4, secondo comma).
L’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della azienda sanitaria locale (la quale ne dà comunicazione scritta sia all’interessato, sia al datore di lavoro, sia all’ordine professionale di appartenenza) comporta la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da virus Covid – 19 (art. 4, sesto comma).
La predetta sospensione è comunicata dall’ordine di appartenenza all’interessato (art. 4, settimo comma) ed è efficace sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, sino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2021 (art. 4, nono comma).
Ove possibile, il datore di lavoro adibisce il lavoratore soggetto a sospensione a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da virus Covid – 19. Il trattamento (economico) è quello corrispondente alle mansioni in effetti esercitate (art. 4, ottavo comma).
Qualora la adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, non sia possibile, il lavoratore è sospeso dal servizio e dalla retribuzione (art. 4, ottavo comma).
I lavoratori per i quali l’obbligo di vaccinazione è omesso o differito sono adibiti dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. In ogni caso, essi godono delle tutele previste per i “lavoratori fragili” per tutto il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2021 (art. 4, decimo comma).
Inoltre, per tutto il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2021, al fine di contenere il rischio di contagio nell’esercizio della attività libero professionale, i lavoratori esonerati devono adottare le misure igienico – sanitarie contenute nel “protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars – Cov – 2 / Covid – 19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 6 aprile 2021 (art. 4, undicesimo comma).
In data 6 aprile 2021, il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto il “protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars – Cov – 2 / Covid – 19 negli ambienti di lavoro”.
Il nuovo protocollo aggiorna e rinnova le disposizioni contenute nei precedenti accordi (protocollo condiviso in data 14 marzo 2020 e protocollo condiviso in data 24 aprile 2020) sulla base dei vari provvedimenti adottati dal Governo (da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021), nonché dei vari provvedimenti emanati dal Ministero della salute, così fornendo linee guida condivise volte ad agevolare i datori di lavoro nella adozione dei protocolli di sicurezza anti contagio.
Nello specifico, il nuovo protocollo raccomanda il massimo utilizzo della modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché la concessione di ferie e di congedi retribuiti. Altresì, il nuovo protocollo sollecita la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione e la incentivazione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
In ogni caso, il nuovo protocollo prescrive la integrazione delle misure anti contagio in esso contenute con altre misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della organizzazione aziendale, previa consultazione del datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali.
Al nuovo protocollo condiviso si affianca il “protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati alla attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars – Cov – 2 / Covid – 19 nei luoghi di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali sempre in data 6 aprile 2021.