argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Per evitare l’applicazione dell’art. 29, primo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003, il committente deve dimostrare l’esistenza del contratto, che può essere stipulato in forma orale. In difetto dell’assolvimento di tale onere della prova, non è necessario verificare le mansioni svolte dal lavoratore.
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La tesi non è convincente; il lavoratore deve dimostrare l’esercizio nei suoi confronti del potere direttivo da parte del committente, poiché la nullità o l’inesistenza del contratto di appalto non sono sufficienti a comportare l’applicazione dell’art. 29, primo comma, del decreto n. 276 del 2003. Nel caso di specie, a fronte di una attività di diversi appaltatori durata molti anni, non erano stati prodotti alcuni contratti di appalto per taluni periodi. Tuttavia, poiché non è necessaria la forma scritta e (vi è da credere) devono essere state prodotte le fatture, il difetto di allegazione eventuale non può essere considerato tale da portare all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il committente.