argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, punto 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui un periodo di prontezza in regime di reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba essere solo raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il suo luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di una ora, avendo però la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal datore di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle conseguenze di un siffatto termine assegnato e, se del caso, della frequenza media di intervento nel corso di tale periodo, che i vincoli imposti a tale lavoratore durante il periodo sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la sua facoltà di gestire in modo libero, nel corso dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai suoi interessi. Il fatto che gli immediati dintorni del luogo in questione presentino un carattere poco propizio per le attività di svago è privo di rilevanza ai fini di questa valutazione (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 9 marzo 2021, C. – n. 344 del 2019, Sig. DJ c. Radiotelevizija Slovenija. )Articoli Correlati: orario di lavoro - reperibilità - servizio radiotelevisivo
V. Corte di giustizia, sezione quinta, 21 febbraio 2018, C. – n. 518 del 2015, Ville de Nivelles c. Sig. Matzak, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Per tale sentenza, “l’art. 17, paragrafo 3, lett. c), punto iii), della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro otto minuti, obbligo che limita con molta incisività le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come ‘orario di lavoro’”. Questa decisione apporta significativi ed evidenti correttivi. Sulla Rivista, sul primo fascicolo del 2020, v. Corso, La ‘pronta reperibilità’ tra ‘orario di lavoro’ e ‘periodo di riposo’: una questione che rimane aperta.