argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Una normativa nazionale che preveda l’applicazione concorrente, nell’ambito di una stessa procedura di licenziamento collettivo, di due diversi regimi di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo effettuato in violazione dei criteri destinati a determinare i lavoratori che saranno sottoposti a tale procedura non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 1998 / 59 / Ce del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi e, pertanto, non può essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, dei suoi artt. 20 e 30. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui non osta a una normativa nazionale che estende un nuovo regime di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di tale normativa, è convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data (principi di diritto ricavati dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 17 marzo 2021, C. – n. 652 del 2019, Signora Ko c. Spa Consulmarketing. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - contratto a tutele crescenti - diritto europeo - tutela dei lavoratori
Il principio di diritto è stato trascritto come enunciato, compresa l’evidente (e sintomatica) imprecisione sul concetto di criteri di scelta, che non definiscono i lavoratori sottoposti alla procedura, ma quelli licenziati. Le questioni (meritevoli di successo) sono state sollevate con la decisione Trib. Milano 5 agosto 2019, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Nello stesso senso di questa sentenza, v. Corte di giustizia, sezione settima, 4 giugno 2020, C. – n. 32 del 2020, Sig. Tj c. Srl Balga, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Nella Rivista, nel terzo fascicolo del 2016, il terzo in assoluto, v. Bavaro – D’Onghia, Profilo costituzionale del licenziamento nullo, Pazienza, Tutele stragiudiziali e giudiziali dopo il decreto legislativo n. 23 del 2015: possibili profili di illegittimità costituzionale, F. Ghera, Diversificazione delle discipline del licenziamento e principio costituzionale di uguaglianza, Albi, Stabilità del rapporto di lavoro, licenziamento disciplinare e valutazione della proporzionalità, Saracini, La tutela indennitaria nel contratto di lavoro a tutele crescenti al cospetto dell’ordinamento dell’Unione europea. Giova sottolineare il secondo saggio, dell’Autore dell’ordinanza.