argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e a proposito del ripescaggio, qualora il lavoratore indichi le posizioni lavorative disponibili, l’allegazione può essere utilizzata dal giudice di merito al fine di circoscrivere l’area geografica a cui si debba riferire il ripescaggio, in specie se tale area è vasta (la Campania e il basso Lazio) e si può dedurre la carenza di interesse del prestatore di opere per altre collocazioni professionali. Tuttavia, il lavoratore non ha l’onere di formulare allegazioni.
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La decisione attribuisce un rilievo residuale e indiretto alle allegazioni del lavoratore sulle collocazioni lavorative disponibili in tema di ripescaggio. Sul mutamento dell’orientamento giurisprudenziale sul ripescaggio, v. Cass. 12 gennaio 2017, n. 618, Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 e Cass. 11 giugno 2016, n. 12101. Tutte le decisioni sono pubblicate sul Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Nel quarto fascicolo della Rivista, il contrasto di giurisprudenza è stato studiato dal saggio di Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.