argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
La decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 è impedita dal deposito tempestivo di un ricorso introduttivo a un procedimento a cognizione sommaria, con ricorso considerato inammissibile, senza che sia stato disposto il mutamento del rito.
» visualizza: il documento (App. Milano 21 novembre 2018)Articoli Correlati: decadenza - termine di decadenza - rito del lavoro - rito c.d. Fornero - inammissibilità
Il direttore della Rivista è sempre stato convinto dell’esattezza della tesi, esposta in vari seminari, ma mai in un contributo scritto. Vi è da dubitare del fatto che molti abbiano la stessa opinione. La sentenza cita e considera irrilevante il precedente Cass. 14 luglio 2018, n. 14390, per cui, “ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nel testo oggi vigente, dopo l’impugnazione stragiudiziale, qualora si applichi l’art. 18 St. lav., nei centottanta giorni successivi, il lavoratore deve depositare il ricorso introduttivo al procedimento a cognizione sommaria dell’art. 1, comma quarantasettesimo ss., della legge n. 92 del 2012, non un ricorso introduttivo a un procedimento cautelare”. Secondo questa decisione, il ricorso cautelare non potrebbe essere paragonato a uno introduttivo a un procedimento a cognizione sommaria, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato da convertire, non da dichiarare inammissibile.