argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In ordine all’iscrizione alla gestione separata degli avvocati iscritti all’albo, ma non alla cassa di previdenza, il carattere abituale dell’attività è il presupposto dell’obbligo di iscrizione. Si può dedurre la natura non abituale dell’attività dal fatto che il reddito annuo sia inferiore a euro 5.000,00.
» visualizza: il documento (Cass. 15 marzo 2021, n. 7227)Articoli Correlati: liberi professionisti - contributo integrativo - gestione separata INPS
Il principio di diritto è di evidente fondamento e ci si può chiedere se occorressero varie e coeve sentenze per affermarlo. In generale, v. Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167, per cui “un avvocato iscritto all’albo, ma non alla cassa di previdenza deve essere iscritto alla cosiddetta gestione separata presso l’Inps, ai sensi dell’art. 2, comma ventiseiesimo, della legge n. 335 del 1995, poiché il pagamento del contributo integrativo è irrilevante, in quanto ha una mera finalità solidaristica, ma non dà diritto ad alcuna prestazione previdenziale”. La sentenza è pubblicata su questo Sito. Nello stesso senso si sono pronunciate le sentenze Trib. Isernia 13 febbraio 2018, App. L’Aquila 30 marzo 2017 (due decisioni dello stesso giorno) e Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345. In senso opposto, ha deciso la pronuncia Trib. Cosenza 16 ottobre 2017. Tutte le sentenze sono pubblicate su questo Sito; si rinvia ai relativi commenti.