<p>Istituzioni di diritto del lavoro di Antonio Vallebona</p>
Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

10/04/2021 - La giurisdizione, il rapporto di lavoro con elementi di internazionalità, il luogo di esecuzione programmata della prestazione e la mancata esecuzione di fatto.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

Le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo secondo del regolamento Ue n. 1215 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intitolato “competenza in materia di contratti individuali di lavoro”, devono essere interpretate nel senso per cui si applicano a un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedesse che il luogo di esecuzione del lavoro si sarebbe trovato nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non sia stato effettuato per un motivo imputabile al datore di lavoro. Le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo secondo del regolamento Ue n. 1215 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intitolato “competenza in materia di contratti individuali di lavoro”, devono essere interpretate nel senso per cui ostano all’applicazione delle norme nazionali sulla giurisdizione a un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedesse che il luogo di esecuzione del lavoro si sarebbe trovato nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non sia stato per un motivo imputabile al datore di lavoro, a prescindere dal fatto per cui le disposizioni nazionali sulla giurisdizione siano più favorevoli al lavoratore. L’art. 12, paragrafo 1, lett. b), punto i), del regolamento Ue n. 1215 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso per cui un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedesse che il luogo di esecuzione del lavoro si sarebbe trovato nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non sia stato per un motivo imputabile al datore di lavoro, può essere proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore fosse tenuto, in conformità al contratto di lavoro, ad adempiere la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, fatto salvo l’art. 7, punto 5, del citato regolamento (principi di diritto ricavati dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 25 febbraio 2021, C. – 804 del 2019, Signora Bu c. Markt24Gmbh.. ) scarica file

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La sentenza è convincente; la giurisdizione si determina sulla base del luogo di programmata esecuzione della prestazione, sebbene non abbia luogo.