argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi e di applicazione dei criteri di scelta, i punteggi attribuiti ai fini della formazione della graduatoria devono essere coerenti con le finalità perseguite; in particolare, poiché la comparazione deve considerare l’idoneità a svolgere mansioni non soppresse, è illegittimo attribuire punteggi infimi a chi operasse nei settori soppressi e punteggi molto alti a chi operasse nei settori conservati.
» visualizza: il documento (Cass. 4 marzo 2021, n. 6086. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - criteri di scelta - punteggi - graduatoria
La sentenza è coerente con quella Cass. 2 marzo 2021, n. 5647, pubblicata su questo Sito. Entrambe modificano in modo sostanziale l’attuale impostazione sull’applicazione dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991. Per la decisione Cass. 2 marzo 2021, n. 5647, “in tema di licenziamenti collettivi, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che lavoratori con il medesimo inquadramento di quelli licenziati non siano in grado di svolgere le mansioni di posizioni lavorative residue all’esito della riorganizzazione, mentre è irrilevante il fatto che il lavoratore licenziato svolgesse l’attività in un reparto soppresso, poiché occorre comparare le sue competenze a quelle altrui rispetto alle attività rimaste”. Questa seconda decisione completa il ragionamento entrando nel merito della fissazione dei punteggi e, per quanto possa sorprendere, il punto è molto nuovo e del tutto meritevole di approvazione. In tema, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2017, il nono in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo, Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale, Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.