argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 18, comma settimo, St. lav., la “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento” è la chiara assenza dei presupposti di legittimità, verificabile con facilità, e non può essere equiparata a tale evenienza una prova solo insufficiente, ovvero l’ipotesi in cui l’illegittimità possa solo essere evinta da altri elementi di per sé opinabili o non univoci.
» visualizza: il documento (Cass. 4 marzo 2021, n. 6083. )Articoli Correlati: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - manifesta infondatezza - legittimità
V. Cass. 2 maggio 2018, n. 10435, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Sulla Rivista, nel quarto fascicolo del 2016 e, quindi, nel quarto fascicolo in assoluto, v. Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità.